
TESTO UNICO SUL TURISMO: APPROVATO IN CONSIGLIO
Tag:affittacamere, albergo diffuso, Angelo Berlangieri, attività turistica, Bed & Breakfast, campeggi, case per ferie, complessi turistico ricettivi, Consiglio regionale, Cultura, Imprese turistiche, legge regionale, Locande, marina resort, ostelli, Regione Liguria, Residenze turistico alberghiere, rifugi alpini, spettacolo, spiagge libere, spiagge libere attrezzate, Stabilimenti balneari, Strutture ricettive, Turismo, villaggi turisticiTesto unico sul turismo approvato in Consiglio regionale con 21 voti favorevoli e 7 astenuti.
Con questo provvedimento “Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche” si rende necessario rinnovare la disciplina contenuta nel testo unico in materia di strutture ricettive e balneari per renderla più aderente alle esigenze del mercato e nell’ottica della semplificazione della normativa pur mantenendo l’impianto legislativo esistente.
Numerose sono le innovazioni che sono intervenute come ad esempio l’elenco di cui all’articolo 1 della legge regionale 2/2008 aggiornato mediante l’inserimento della tipologia definita “marina resort”, i parchi divertimento permanenti, le agenzie di viaggi e turismo, la previsione che i bed and breakfast e gli affittacamere, con capacità recettiva fino ad un massimo di tre camere, possano essere gestiti in forma non imprenditoriale, con carattere occasionale e saltuario, sulla base di quanto disposto dalla disciplina statale vigente, avvalendosi della propria organizzazione familiare; si procede altresì alla definizione degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico precisando che non si tratta di strutture ricettive e non costituiscono attività imprenditoriale.
Tra le innovazioni significative, si segnala inoltre la tipologia alberghi contemplata dall’articolo 6 che eleva al quaranta per cento la percentuale di posti letto di tipo r.t.a. che possono essere presenti nelle strutture tipo albergo.
Viene riformulato il concetto di albergo diffuso precisando che si tratta di strutture ricettive ubicate in edifici ricadenti nei centri storici o in ambiti territoriali ad essi equivalenti individuati dal vigente strumento urbanistico o che forniscono alloggio ai clienti in unità abitative costituite da camere.
E’ stata sostanzialmente confermata la disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta.
Tra le strutture ricettive di cui al titolo IV è stata modificata la disciplina degli ostelli non più solo per la gioventù e viene disciplinata la tipologia ricettiva di affittacamere, precisando tra l’altro la distanza massima che può intercorrere tra le due unità abitative nelle quali si svolge tale attività. L’innovazione principale nella tipologia del bed and breakfast consiste, come già detto, nella possibilità di gestione in forma imprenditoriale.
Nell’ambito della disciplina delle case ed appartamenti per vacanze, di cui all’articolo 22 è stata prevista la promiscuità consentendo la presenza di unità abitative costituite da camere non dotate di cucina o angolo cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40% di quella complessiva dell’esercizio.
Viene introdotta la disciplina della tipologia denominata “marina resort”, destinata ai turisti dotati di una imbarcazione nei confronti dei quali all’offerta di ormeggio vengono affiancati servizi ed attrezzature che contribuiscono a completare il soggiorno.
Infine è prevista, dall’articolo 67 al 70, la disciplina contenente norme speciali, transitorie e finali, volta a collegare la nuova normativa con quella precedente.